(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 25 del 20 giugno 2007)
                            IL PRESIDENTE
   Vista  la  legge  regionale  10  novembre  2005, n. 26, denominata
"Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e
sviluppo tecnologico";
   Visto  in  particolare  l'art.  27,  comma 3, della suddetta legge
regionale  n.  26/2005,  ai  sensi del quale con apposito regolamento
regionale  vengono  definiti le condizioni, i criteri, le modalita' e
le   procedure   per   l'attuazione   degli   interventi,   sostenuti
dall'amministrazione   regionale,   e   realizzati  dalle  Camere  di
commercio,   industria,   artigianato,  agricoltura  e  aventi  quale
obiettivo:
   a)  la  realizzazione di attivita' informative sulle modalita' per
il  conseguimento  dei brevetti, con particolare riguardo ai brevetti
internazionali  e  ai brevetti nazionali esteri, nonche' sui relativi
mezzi di tutela dei prodotti brevettati;
   b)   la  compartecipazione  alle  spese  per  l'assistenza  legale
nell'avvio  e  nella  definizione  di  procedimenti  stragiudiziali e
giudiziali connesse alla tutela dei brevetti;
   Visto il decreto del Presidente della Regione 11 dicembre 2006, n.
0376/Pres. pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione n. 1 del
3  gennaio  2007  con  il  quale  e'  stato  emanato  il "Regolamento
concernente  la  tutela dei prodotti brevettati ai sensi dell'art. 27
della legge regionale n. 26/2005;
   Considerato  che  il  regolamento  di  cui  il  citato decreto del
Presidente   della   Regione   n.   0376/2006   prevede  all'art.  10
l'applicazione  delle  condizioni  previste  dal  regolamento (CE) n.
69/2001    della   Commissione   del   12   gennaio   2001   relativo
all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di
importanza  minore  ("de  minimis"), pubblicato in GUCE serie L n. 10
del 13 gennaio 2001;
   Considerato  che il regolamento (CE) 69/2001 non e' piu' in vigore
dal  1  gennaio  2007,  pur  continuando ad applicarsi per un periodo
transitorio  di  sei  mesi  ai  regimi  di  aiuto  de minimis da esso
disciplinati;
   Visto  il  regolamento  (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15
dicembre  2006  relativo  all'applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato  agli aiuti d'importanza minore ("de minimis") pubblicato in
GUUE serie L n. 379 del 28 dicembre 2006;
   Considerata  altresi'  la  necessita'  emersa  in  sede  di  prima
applicazione   di  apportare  delle  modifiche  di  tipo  tecnico  al
regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Regione n.
0376/2006;
   Ritenuto pertanto di dover modificare il regolamento medesimo, con
particolare  riferimento agli articoli 1, 5, 7, 8, 10, 12, 14 e 21 al
fine  di  adeguarlo  alla  sopra  citata  normativa  comunitaria  del
regolamento (CE) 1998/2006;
   Vista  la  legge  regionale 20 marzo 2000, n. 7 "Testo unico delle
norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di
accesso";
   Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;
   Su  conforme  deliberazione della giunta regionale 18 maggio 2007,
n. 1154;
                              Decreta:
   1.  Sono  approvate,  per  le motivazioni espresse in premessa, le
modifiche e le integrazioni al "Regolamento concernente la tutela dei
prodotti  brevettati  ai  sensi dell'art. 27 della legge regionale 10
novembre  2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione,
ricerca  scientifica e sviluppo tecnologico)" emanato con decreto del
Presidente   della  Regione  11  dicembre  2006,  n.  0376/Pres.,  in
conformita'  al  testo dell'allegato al presente provvedimento, quale
parte integrante e sostanziale.
   2.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservare  e fare
osservare   dette  disposizioni  quali  modifiche  e  integrazioni  a
regolamento della Regione.
   3.  Il  presente  decreto  e'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
                                ILLY